Lo “sporco” lavoro dei Beta-Glucani

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I Beta-glucani (β-glucani) sono i più importanti costituenti della porzione solubile della fibra alimentare. Questi polisaccaridi (zuccheri costituiti da un numero elevato di unità ripetitive di glucosio) nel nostro corpo svolgono tanti effetti positivi connessi alla fibra alimentare e al fatto che sono poco digeribili, infatti, moderano lo svuotamento gastrico e incrementano la contrazione della muscolatura dell’intestino (peristalsi). Grazie al fatto che sono poco digeribili aumentano il senso di sazietà, ma soprattutto arrivano nell’intestino quasi intatti riuscendo a legarsi (azione chelante) con il colesterolo e con il glucosio riducendone l’assorbimento e di conseguenza incrementandone la rimozione con le feci. Insomma i βeta-glucani (soprattutto dell’orzo e dell’avena) partecipano alla limitazione del quantitativo di colesterolo (attività ipocolesterolemizzante) e di glucosio (attività ipoglicemizzante) ematico.

Secondo alcuni studi i Beta-glucani sarebbero anche in grado di attivare in maniera equilibrata il sistema immunitario (attività immunomodulante). Oltre a tutto ciò questi polimeri, in quanto fibra vegetale, sono in grado di interagire positivamente con il microbiota intestinale (l’insieme dei microrganismi che colonizzano l’intestino vivendo in simbiosi con noi e riuscendo ad influenzare il sistema immunitario e altre funzioni).

I Beta-glucani si trovano soprattutto nell’orzo, nell’avena, nella crusca dei cereali, nei funghi, nei lieviti, ecc.

La quantità di Beta-glucani da introdurre con la dieta dipende da tante variabili quali il sesso, l’età, lo stato di salute dell’apparato gastroenterico, le eventuali intolleranze nei confronti della fonte da cui sono estratti, ecc. Generalmente la dose consigliata è di circa 3g al giorno.

Grazie alle proprietà di questa particolare “fibra vegetale solubile” molte aziende alimentari, già da qualche anno, hanno iniziato a produrre specifiche linee di prodotti contenenti Beta-glucani ricavati dall’orzo o dall’avena integrali come la pasta secca (es. la pasta di semola di grano e orzo della linea “Cuore Mio Bio” di Granoro), i prodotti da forno come i biscotti e i fiocchi (es. i biscotti integrali bio e i fiocchi “Avena” della Germinal), i muesli, le friselle (con farina di Tritordeum(1) e di Orzo Beta(2)), i cereali, la crusca d’avena (es. quella della Céréal ricca naturalmente in Beta-glucani) o di orzo, ecc.

A seguito del Regolamento (UE) n. 1048/2012 è stata ammessa, nella confezione di specifici prodotti alimentari, l’indicazione sulla salute “È stato dimostrato che i beta-glucani dell’orzo abbassano/riducono il colesterolo nel sangue. Il colesterolo alto è un fattore di rischio per lo sviluppo di patologie cardiache coronariche”. L’indicazione sulla salute figurante nell’allegato del presente regolamento può essere riportata sugli alimenti commercializzati nell’Unione europea alle condizioni specificate nell’allegato del regolamento.

I consumatori devono essere informati che l’effetto benefico si ottiene con un’assunzione giornaliera di 3g di Beta-glucani dell’orzo.

L’indicazione può essere utilizzata per i prodotti alimentari che contengono almeno 1g di Beta-glucani dell’orzo per porzione quantificata.

A seguito delle scoperte scientifiche sulle proprietà dei Beta-glucani l’UE ha incentivato la presenza di queste sostanze nei diversi prodotti alimentari. Ne è esempio la recente Decisione di esecuzione (UE) 2017/2078, attraverso la quale si autorizza la commercializzazione nel mercato UE del nuovo ingrediente “Beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae)” insolubile in acqua ma disperdibile in molte matrici liquide. L’uso di questo nuovo ingrediente è autorizzato per le seguenti categorie alimentari:

  • Integratori alimentari (tranne quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia);
  • Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso;
  • Alimenti ai fini medici speciali (tranne quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia);
  • Bevande a base di succhi di frutta e/o di verdura, compresi i succhi concentrati e disidratati;
  • Bevande aromatizzate alla frutta;
  • Barrette ai cereali;
  • Cereali da prima colazione;
  • Biscotti tipo cookies;
  • Cracker;
  • Bevande a base di latte;
  • Prodotti lattieri fermentati;
  • Zuppe, minestre e preparati per minestre;

Ovviamente i livelli massimi di Beta-glucani del lievito variano a seconda della categoria alimentare.

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2078

che autorizza un ampliamento dell’uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) In conformità al regolamento (CE) n. 258/97, la decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione autorizzava la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare da impiegare in determinati prodotti alimentari, incluse le bevande, negli integratori alimentari e negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

(2) Il 25 aprile 2016 la società Leiber GmbH ha presentato presso l’autorità competente dell’Irlanda una richiesta di ampliamento degli usi e dei livelli di uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare. In particolare è stato chiesto di estendere l’uso dei beta-glucani del lievito ad altre categorie di alimenti e di aumentarne i livelli massimi di uso giornalieri per le categorie di alimenti già autorizzate con la decisione di esecuzione 2011/762/UE.

(3) Il 7 novembre 2016 l’autorità competente dell’Irlanda ha presentato una relazione di valutazione iniziale in cui si concludeva che l’ampliamento degli usi e dei livelli massimi di uso proposti dei beta-glucani del lievito soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(4) Il 15 novembre 2016 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(5) Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. Il richiedente ha modificato di conseguenza la richiesta concernente le categorie di prodotti alimentari e i livelli di uso proposti. Tale modifica e le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno rassicurato gli Stati membri e la Commissione, che si sono dichiarati soddisfatti.

(6) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce prescrizioni per gli integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio fissa prescrizioni sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le prescrizioni generali in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali e i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Tali atti possono applicarsi ai beta-glucani del lievito. I beta-glucani del lievito dovrebbero pertanto essere autorizzati, fatte salve le prescrizioni di tale legislazione e di qualsiasi altra norma applicabile in parallelo al regolamento (CE) n. 258/97.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

 

 

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 e del regolamento (UE) n. 609/2013, i beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae) di cui all’allegato I della presente decisione possono essere commercializzati nel mercato dell’Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi definiti e ai livelli massimi stabiliti nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzata dalla presente decisione per l’etichetta del prodotto alimentare è «beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae)».

Articolo 3

La presente decisione è indirizzata alla Leiber GmbH, Hafenstraße 24, 49565 Bramsche, Germania.

Allegato I

Allegato II

NOTE

 

(1) Tritordeum: è un cereale di provenienza spagnola originato dall’ibridazione tra un grano duro e un orzo selvatico (non è un OGM). Questa nuova cultivar di cereale è caratterizzata da molteplici proprietà salutistiche derivanti dal fatto che ha un lieve contenuto di glutine, che è ricco di fibre, di luteina (carotenoide antiossidante importante per la protezione degli occhi contro la degenerazione maculare e gli effetti dannosi della luce solare), di fruttani (sostanze ad azione prebiotica che partecipano al corretto mantenimento del microbiota intestinale) e di zinco e rame. Questo cereale ha la caratteristica di avere più proteine e meno carboidrati rispetto agli altri cereali. Si coltiva specialmente in Spagna e nel Portogallo. Il Tritordeum, da molti definito come il “cereale del futuro” o “il cereale del benessere”, a seguito della sua lavorabilità e duttilità può essere utilizzato nella panificazione tradizionale, nella preparazione di biscotti e gallette, della pasta secca, ecc.

(2) Orzo Beta: la farina di Orzo-Beta è arricchita in Beta-glucani (dal 10,5 al 13%) senza ricorrere a manipolazioni genetiche (quindi non si tratta di OGM). Questa particolare farina viene utilizzata per la produzione di alimenti funzionali da forno (pane, biscotti, friselle, grissini, ecc.) e pasta secca.

© Produzione riservata

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Dr. Luciano O. Atzori

Biologo – Esperto in Sicurezza degli Alimenti e in Tutela della Salute

Divulgatore Scientifico – Consulente aziendale

Co-founder di ISQAlimenti.it