Corpi estranei nel cibo

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di Luciano O. Atzori

Non è raro che mangiando si trovino nel cibo dei corpi estranei come piccoli monili (pietre di anelli, orecchini, ecc.), pezzi di legno, viti o chiodi, pezzi di plastica, frammenti di ossi o di gusci, insetti, spine e lische di pesci, semi o noccioli oppure  sorseggiando delle bevande delle schegge di vetro.

L’esempio più classico di corpo estraneo è dato dalla presenza di una pietrolina nel sale grosso.

Questo tipo di inquinamento alimentare, denominato contaminazione fisico-corpuscolare (o anche ambientale o da attività umane) spesso è visibile in quanto costituito da qualcosa di solido che non fa parte della composizione del prodotto alimentare.

La contaminazione fisica generalmente è dovuta ad una carente formazione e sensibilizzazione del personale alimentarista, ad una scarsa manutenzione degli impianti, a incuria, a insufficienti procedure produttive per quanto concerne l’igiene e la sicurezza alimentare (es. non corretta applicazione del sistema HACCP, insufficiente piano di autocontrollo) e assenza di sistemi a valle di rilevamento ispettivo (tipo metal detector, raggi X ed altri).

L’eventuale presenza di corpi estranei in un alimento o in un lotto comporta l’applicazione delle tempestive procedure di rintracciabilità ed altri specifici obblighi di legge.

Di norma i casi di corpi estranei nel cibo sono isolati (cioè sono episodi puntuali) che generalmente possono creare lesioni alle prime vie dell’apparato digerente (ferite al cavo orale, scheggiatura o rottura di denti, lesioni all’esofago, ecc.), ma in certe situazioni si può arrivare anche alla peritonite che, se non curata tempestivamente, può portare al decesso.

Al fine di evitare reclami la GDO (Grande Distribuzione Organizzata) impone a tutti i suoi fornitori (tra i requisiti essenziali) la totale assenza di corpi estranei negli alimenti e quindi la presenza nelle aziende produttive di adeguati sistemi di rilevamento ispettivo.

Quando si verifica un caso di presenza di corpi estranei negli alimenti viene attivato il sistema RASFF e vengono prese tutte le misure previste dalla normativa vigente.

Alcune volte le persone condannate per la vendita e/o somministrazione di alimenti con corpi estranei ricorrono in Cassazione adducendo come scusante il fatto che i corpi estranei presenti negli alimenti non sono in gradi di causare danni alla salute dei consumatori, ma a tale proposito è bene fare alcuni chiarimenti.

Un recente caso del 2018 ha visto condannato un ristoratore per la somministrazione ripetuta di pietanze con pezzi di conchiglie. Tale ristoratore ha impugnato la sentenza facendo presente quanto sopra descritto.

Siccome la norma inerente il caso in questione (art. 5, lettera d, della Legge 283/1962) non richiede che l’insudiciamento/inquinamento del cibo da corpi estranei debba essere pericoloso per la salute, non c’è bisogno di provare la capacità dei corpi estranei di provocare lesioni.
Di conseguenza la Cassazione penale, con la sentenza n. 14824 del 4.04.2018, ha disposto che la somministrazione di alimenti che presentano corpi estranei integra il reato inerente l’art. 5, lettera d), della Legge 283/1962 e non richiede la prova della capacità di provocare lesioni.

Appare evidente che il titolare e il personale alimentarista devono regolarmente effettuare tutta una serie di procedure preventive, di monitoraggio ed eventualmente correttive al fine di evitare  la possibilità di presenza di corpi estranei negli alimenti prodotti, commercializzati e/o somministrati.
Spesso bastano semplici accorgimenti per fronteggiare correttamente tale problema ed evitate le conseguenti sanzioni.

Per eventuali informazioni e/o consulenze nell’ambito della problematica trattata si può fare riferimento alla sezione CONTATTI del portale ISQAlimenti.it (https://www.isqalimenti.it/contatti/).

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Dr. Luciano O. Atzori
Biologo – Esperto in Sicurezza degli Alimenti e in Tutela della Salute
Divulgatore Scientifico – Consulente agroalimentare
Co-founder  ISQAlimenti.it