Ammesso un nuovo additivo nell’ortofrutta sbucciata, tagliata o sminuzzata

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Quando i prodotti ortofrutticoli freschi vengono tagliati, a causa di specifiche attività enzimatiche, si possono avere ossidazioni e imbrunimento. Cioè si verifica una diminuzione della qualità di questi prodotti che spesso, a causa di ciò, vengono considerati non commestibili e quindi non vengono consumati determinando un incremento degli sprechi alimentari.

Generalmente per evitare l’imbrunimento si ̀ utilizza la vitamina C (acido ascorbico – E300) però si è notato che questa tende a danneggiare il tessuto cellulare arrecando, dopo vari giorni, il rammollimento e lo scolorimento dei prodotti ortofrutticoli tagliati.

Attraverso diverse prove si è notato che l’uso del carbonato di potassio (E501) consente una protezione più efficace contro l’imbrunimento in quanto agisce sia da stabilizzante che da regolatore dell’acidità riducendo i danni al tessuto provocati dall’acido ascorbico.

Differenti studi hanno dimostrato che i carbonati non rappresentano un rischio per la salute ovviamente se usati a concentrazioni necessarie a ottenere l’effetto tecnologico desiderato e non oltre.

A seguito di ciò l’UE ha ritenuto opportuno autorizzare, attraverso il Regolamento (UE) 2017/1270 (di seguito riportato integralmente), l’uso del carbonato di potassio (E501) a livello “quantum satis” (locuzione latina per definire “quanto basta”) come stabilizzante e regolatore di acidità nella categoria di alimenti definiti “Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati» di cui all’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008.

Affinché il consumatore sia informato di tale trattamento, l’uso del carbonato di potassio (E501) dovrebbe essere limitato a frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e a patate preconfezionate non trasformate e sbucciate.

REGOLAMENTO (UE) 2017/1270

della Commissione del 14 luglio 2017

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del carbonato di potassio (E501) su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)  L’elenco dell’Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)  Il 15 ottobre 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l’uso del carbonato di potassio (E 501) su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati, che è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell’ar­ticolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)  Durante la preparazione di ortofrutticoli freschi tagliati, le attività enzimatiche possono causare una diminuzione della qualità dei prodotti, come imbrunimento e perdite strutturali, e sprechi alimentari. Per evitare l’imbrunimento si può utilizzare l’acido ascorbico (E300). L’acido ascorbico tende tuttavia a rompere il tessuto cellulare, causando dopo alcuni giorni il rammollimento e lo scolorimento dei prodotti ortofrutticoli. L’uso del carbonato di potassio (E501) consente una protezione più efficace contro l’imbrunimento perché esso agisce come stabilizzante e regolatore di acidità e riduce al minimo i danni al tessuto causati dall’acido ascorbico.

(5)  Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha stabilito per i carbonati una dose giornaliera accettabile (DGA) globale «non specificata», il che implica che essi non rappresentano un rischio per la salute se usati ai livelli necessari per ottenere l’effetto tecnologico desiderato.

(6)  A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l’autorizzazione all’uso del carbonato di potassio (E 501) come stabilizzante e regolatore di acidità su ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti per la salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità.

(7) È pertanto opportuno autorizzare l’uso del carbonato di potassio (E501) a livello “quantum satis” come stabilizzante e regolatore di acidità nella categoria di alimenti 04.1.2 «Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati» di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Affinché il consumatore sia informato di tale trattamento, l’uso del carbonato di potassio (E501) dovrebbe essere limitato a frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e a patate preconfezionate non trasformate e sbucciate.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

Dr. Luciano O. Atzori

Biologo – Esperto in Sicurezza degli Alimenti e in Tutela della Salute
Divulgatore Scientifico – Consulente agroalimentare

Co-founder ISQAlimenti.it