L’obbligo dell’origine del latte in etichetta, un percorso costruito nel tempo.

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di Sabina Rubini

Dal 19 aprile 2017 l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e per i prodotti lattiero-caseari, diverrà finalmente obbligatoria (per circa due anni ed in via sperimentale) e c’è da chiedersi quali saranno i nuovi scenari economici sul mercato della stessa filiera e come i player del settore reagiranno in termini di vendite.

In base a varie analisi di mercato, infatti, si è osservato che quando le aziende decidono su base volontaria (come è accaduto sino ad ora nel settore lattiero-caseario), di riportare sull’etichettatura informazioni sull’origine del prodotto, tale decisione viene presentata al consumatore come un valore aggiunto all’alimento venduto e percepita dall’acquirente come estremamente rilevante, tanto da influenzarlo nelle decisioni dell’acquisto.

Sempre secondo alcuni studi, inoltre, si ritiene che l’indicazione dell’origine in etichetta (posta su base volontaria in generale), mantenga i costi operativi invariati, a differenza dei nuovi obblighi di legge che potrebbero comportare costi aggiuntivi per gli operatori del settore alimentare.

Nell’attesa di scoprire allora come reagiranno i mercati alla nuova norma, quello che possiamo affermare con certezza è che quando tra non molto osserveremo sulle confezioni del latte e dei prodotti lattiero-caseari una indicazione d’origine, che agli occhi dei consumatori apparirà quasi un atto “doveroso”, per noi Consulenti del settore ci sarà la consapevolezza di aver ottenuto (dopo un percorso durato qualche anno) una conquista! Che ha visto sul suo cammino una relazione tecnica rilasciata da parte della Commissione Europea, una risoluzione del Parlamento Europeo ed infine un Decreto interministeriale tutto “Made in Italy”. Vediamo perché…

dalle origini…
Già nel considerandum (32) del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (definito anche regolamento FIC), relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, era stato messo in evidenza come viste le disposizioni obbligatorie relative all’origine elaborate sulla base di approcci verticali su alcuni prodotti quali: il miele, la frutta, gli ortaggi, il pesce, l’olio d’oliva, le carni bovine, ecc. occorreva esaminare la possibilità di estendere anche ad altri alimenti, l’etichettatura di origine obbligatoria.

In particolare come indicato nell’art. 26 al paragrafo 2, punto a) del suddetto regolamento, l’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza era importante che diventasse obbligatoria:

  1. a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza.

E pertanto nel paragrafo 5 del regolamento FIC, si stabiliva che entro il 13 dicembre 2014 la Commissione avrebbe presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, relazioni sull’indicazione obbligatoria del Paese d’origine, o del luogo di provenienza, su diversi alimenti tra i quali il latte ed il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari (considerati tali in base alla definizione presente nell’allegato VII, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Specificando, inoltre, come consultabile nel paragrafo 7 che le relazioni dovevano prendere in considerazione diversi fattori tra i quali: l’esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza con una un’analisi dei relativi costi e benefici, compreso l’impatto giuridico sul mercato interno e l’impatto sugli scambi internazionali.

Poiché, inoltre, il latte veniva considerato uno dei prodotti per i quali un’indicazione di origine era ritenuta di particolare interesse, ci si raccomandava che la relazione della Commissione su tale prodotto dovesse essere resa disponibile al più presto per poter permettere alla Commissione, sulla base delle conclusioni di tale relazione, di presentare proposte di modifica delle disposizioni pertinenti dell’Unione, oppure ove opportuno, adottare nuove iniziative per i settori.

Il 20 maggio 2015 viene prodotta la relazione della Commissione – al Parlamento europeo e al Consiglio – relativa all’indicazione obbligatoria del Paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili [COM (2015)0205].

Nella relazione venivano messi a fuoco alcuni aspetti fondamentali come il mettere in evidenza che nonostante non si disponesse di dati dettagliati (al momento della relazione), ci si era resi conto che il settore del latte faceva parte di quella quota di mercato dei prodotti alimentari che, comunque partecipano a regimi di etichettatura volontaria degli alimenti.

Questo probabilmente perché, come indicato da un sondaggio condotto nel 2013 (da Eurobarometro), l’84% dei cittadini dell’UE ritenevano, e ritengono ancora oggi, necessaria l’indicazione dell’origine del latte, sia venduto come tal quale che utilizzato come ingrediente in prodotti lattiero-caseari. Tanto è vero che i sondaggi, effettuati presso i consumatori, mostravano che l’origine risultava certamente un importante fattore nella decisione di acquisto per il latte e i prodotti lattiero-caseari (legata ad una serie di caratteristiche positive tra le quali la qualità), anche se comunque di secondo piano rispetto al prezzo (tanto da non essere disposti ad acquistare prodotti a un prezzo più alto, nonostante il loro desiderio di essere informati), al gusto e alla data di scadenza.

Sempre secondo quanto indicato nella relazione, l’indicazione dell’origine in etichetta, posta su base volontaria avrebbe mantenuto i costi operativi invariati, a differenza dei  nuovi obblighi di etichettatura che avrebbero potuto comportare costi aggiuntivi per gli operatori del settore alimentare (oscillando, come dichiarato dalle aziende, da un minimo trascurabile, all’8%, sino ad arrivare al 45% in circostanze particolarmente svantaggiose), perché più il processo di trasformazione è complesso e sofisticato, più diventa complicato il processo dell’etichettatura d’origine.

Nonostante ciò i possibili scenari e le modalità relative all’etichettatura di origine per il latte e il latte usato quale ingrediente, secondo la Commissione, potevano essere le seguenti:

 – scenario 1 – status quo (etichettatura di origine volontaria);

– scenario 2 – etichettatura di origine obbligatoria di tipo “UE/non UE” (o “UE/paese terzo”);

– scenario 3 – etichettatura di origine obbligatoria indicante gli Stati membri o i paesi terzi in cui il latte è stato:

  1. munto;
  2. sottoposto a processi di trasformazione.

A seguito della relazione della Commissione il 12 maggio 2016 viene pubblicata la Risoluzione del Parlamento europeo sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti [2016/2583(RSP)], che per la parte concernente il latte si compone di 10 punti.

Visionando tutti i punti messi in luce dalla Commissione, il Parlamento europeo trae ed esprime in questa relazione le sue conclusioni, delle quali riportiamo le più significative:

  1. la valutazione positiva dell’analisi costi-benefici dell’introduzione di un’etichettatura d’origine obbligatoria per il latte e il latte utilizzato quale ingrediente effettuata nel quadro dello studio, pur ritenendo che la Commissione non tenga sufficientemente conto (nelle sue conclusioni), degli aspetti positivi dell’indicazione del paese d’origine per detti prodotti, come una maggiore informazione dei consumatori;
  2. l’osservazione che i consumatori possano sentirsi fuorviati nei casi in cui non siano disponibili informazioni sull’etichettatura d’origine obbligatoria e vengano invece utilizzate altre etichettature alimentari, come le bandiere nazionali;
  3. il parere che, per quanto concerne il latte e il latte utilizzato quale ingrediente, le conclusioni della Commissione sovrastimino i costi dell’indicazione del paese d’origine per le imprese, in quanto prendono in considerazione l’insieme dei prodotti lattiero-caseari;
  4. osservando che la Commissione conclude in definitiva che l’impatto del costo dell’indicazione del paese d’origine nel caso del latte sarebbe modesto.
  5. invitando la Commissione a dare applicazione all’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto, nonché ai prodotti lattiero-caseari;
  6. ritenendo che l’obiettivo di un’etichettatura d’origine obbligatoria degli alimenti sia quello di ripristinare la fiducia dei consumatori nei prodotti alimentari ed invitando la Commissione a presentare una proposta in tal senso, tenendo conto della trasparenza delle informazioni e della loro leggibilità per i consumatori, nonché della sostenibilità economica delle imprese europee e del potere d’acquisto dei consumatori;
  7. ricordando che poiché l’etichettatura d’origine in quanto tale non impedisce la presenza di frodi deve prevedere comunque l’adozione di una linea risoluta per rafforzare il monitoraggio, migliorare l’applicazione della legislazione vigente e imporre sanzioni più severe.

al Decreto…
L’Italia non è stata la prima, infatti dopo la Francia anche il nostro Paese ha deciso di emanare il DECRETO 9 dicembre 2016 sulla indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, con qualche perplessità da parte delle Associazioni di settore.

Il decreto, come indicato nel suo art.1 si applica a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1. Preimballati ai sensi dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e destinati al consumo umano.

Fanno eccezione i prodotti DOP, IGP, i prodotti Biologici (disciplinati dal Reg. CE 834/2007) ed il latte fresco (disciplinato dal DM 27 maggio del 2004), per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali si presuppone che l’origine del latte debba essere già tracciata e nota.

Come del resto rimangono esclusi dall’obbligo il latte venduto sfuso, i formaggi tagliati e confezionati all’interno dei supermercati, oltre ai prodotti di importazione, in quanto la norma risulta valida solo per prodotti lattiero-caseari realizzati in Italia e destinati quindi al mercato interno (art.6).

Quali saranno le diciture che troveremo?
Secondo l’art.2

  1. L’indicazione di origine del latte  o  del  latte  usato  come ingrediente nei prodotti  lattiero-caseari  di  cui  all’allegato  1, prevede l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

a) «Paese di mungitura»: nome del Paese nel quale e’ stato munto il latte; b) «Paese di condizionamento o di trasformazione»: nome  del  paese nel quale il latte e’ stato condizionato o trasformato. 2. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei  prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese,  l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura:  «origine  del latte»: nome del Paese. Quando, invece, l’indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all’allegato 1 avviene in più Paesi Membri dell’Unione Europea, allora saranno riportate le seguenti indicazioni (art.3):«latte  di  Paesi  UE» per l’operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine nel caso in cui ci si riferisce a più Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione é stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture:«latte di Paesi non UE» per l’operazione di mungitura,  «latte  condizionato  o trasformato in Paesi non UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. La norma non dà indicazione su dove le informazioni obbligatorie debbano essere riportate, ma è molto esplicita sul fatto che: le indicazioni sull’origine debbano essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili, facilmente leggibili, non debbano essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni, scritte o grafiche, o da altri elementi che possano in alcun modo interferire (art.4).

Quali i dubbi…
Nonostante la soddisfazione dei consumatori, qualche dubbio da parte degli addetti ai lavori rimane.

In primis i tempi di applicazione. Secondo le Associazioni del settore, infatti, 90 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale, risulta una tempistica troppo breve rispetto a tutti gli adempimenti a cui le aziende devono sottoporsi, col rischio (oltre tutto) di uno spreco legato allo smaltimento delle scorte già in possesso delle aziende (come le decine di tonnellate di imballi oggi conformi), che verranno a breve poste in discarica.

Sorte che fortunatamente non è prevista per i prodotti che non soddisfano i requisiti del decreto, portati a stagionatura, che quand’anche immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore del provvedimento, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte e comunque entro i 180 giorni dalla entrata in vigore delle nuove regole.

Le Associazioni lamentano altresì un altro timore basato sul fatto che, essendo una norma applicata ai prodotti nazionali e non di importazione, potrebbero indurre nell’acquisto i consumatori a guardare con diffidenza a quei prodotti (latticini e formaggi) realizzati nel nostro Paese, ma per i quali si utilizza il latte di importazione.

Proprio per quanto detto, gli addetti ai lavori indicano questo Decreto come un documento pieno di criticità e difficoltà da risolvere (si spera a breve) e ripongono molte speranze nella circolare alla quale sta lavorando il Ministero dello sviluppo economico, dalla quale si attendono chiarimenti e specifiche da seguire.

Le disposizioni del decreto si applicheranno in via sperimentale fino al 31 marzo 2019, sempre che da Bruxelles non sopraggiungano atti esecutivi come disposto dall’art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, mentre per coloro che non rispetteranno la norma le sanzioni verranno applicate secondo l’art. 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, di seguito riportato:

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

© Produzione riservata

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Dr.ssa Sabina Rubini
Biologa ed Esperta in Sicurezza degli Alimenti
Consulente Aziendale
Co-founder ISQAlimenti.it