Acque Potabili: ancora prorogata la ricerca del Cromo esavalente!

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di Luciano O. Atzori

Le acque destinate al consumo umano (cioè l’acqua utilizzata come bevanda, per la preparazione di alimenti, per gli usi domestici e usata dalle imprese alimentari) in Italia, a prescindere dalla loro origine (superficiali o profonde) e fornitura, sono disciplinate dal D.Lgs. 31/2001 (recepimento della Direttiva 98/83/CE) e dalle successive modifiche/integrazioni.

Questa norma è corredata da alcuni allegati e tra questi l’Allegato IParametri e valori di parametro” indica i parametri microbiologici (Escherichia coli, enterococchi, Pseudomonas aeruginosa, Conteggio delle colonie a 22° e a 37°C),  quelli chimici (Acrilamide, Arsenico, Mercurio, Nitrati, Nitriti, Antiparassitari, Cromo, ecc.) e quelli fisici (radioattività) da ricercare nell’acqua trattata e tale allegato indica anche i valori di questi parametri entro i quali devono stare.

A seguito del Decreto 14.11.2016 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Allegato I del D.Lgs. 31/2001 avrebbe dovuto subire alcune modifiche concernenti il Cromo esavalente. Il decreto sarebbe dovuto entrare in vigore il centottantesimo giorno (cioè dopo sei mesi) dalla sua pubblicazione dalla Gazzetta Ufficiale.

Però il Decreto 06.07.2017 ha prorogato l’entrata in vigore delle modifiche all’Allegato I del D.Lgs. 31/2001 al 31.12.2018.

Successivamente, con il Decreto 31.12.2018 (G.U. n. 4 del 5.01.2019) del Ministero della Salute  si è ulteriormente prorogata l’entrata in vigore delle modifiche all’Allegato I del D.Lgs. 31/2001 al 31.12.2019 con la finalità di istituire, nel frattempo, un tavolo tecnico costituito da designati del Ministero della Salute e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con l’obiettivo di aggiornare l’analisi del rischio e di chiarire l’origine geogenica e antropica del cromo esavalente in Italia.

Prima di andare nel dettaglio di queste recenti norme vediamo cos’è il cromo e perché è pericoloso per la salute umana e per l’ambiente?

Il cromo è un metallo duro che resiste bene ai fenomeni corrosivi. Grazie a queste peculiari proprietà viene utilizzato soprattutto per scopi tecnici ed è adoperato soprattutto in campo metallurgico (industria galvanica), come rivestimento protettivo di altri metalli (cromatura), nella produzione di leghe (es. acciai inossidabili) nell’industria tintoria (come mordente), nell’industria fotografica e dei coloranti e vernici, nella concia del cuoio, nella produzione di bicromati e di esplosivi.

Il cromo è un elemento indispensabile per la vita in quanto essenziale nel metabolismo dei lipidi, dei protidi (è componente degli enzimi proteolitici della parte nucleo-proteica del fegato) e dei glucidi (costituisce un cofattore dell’insulina). Negli organismi si trova allo stato di ossidazione trivalente (Cr+++). Se viene introdotto nel corpo attraverso l’alimentazione viene eliminato attraverso le feci. Se assunto in eccesso si accumula soprattutto nei reni (causandone la degenerazione grassa e la successiva necrosi) e nel fegato (causando un incremento di colesterolo epatico e la produzione di acidi grassi). Le intossicazioni acute generalmente interessano l’apparato gastro-intestinale (vomito e diarrea) e l’apparato escretore (alterazioni della funzionalità dei reni).
Nel cromo la forma più tossica è quella esavalente (Cr+6).
Generalmente il cromo trivalente in acqua, a pH lievemente alcalino, tende a idrolizzare formando composti insolubili (idrossidi) che tendono a sedimentare. Quindi il Cr+++ risulta poco mobile e persistente. Invece il cromo esavalente in acqua tende a formare composti solubili quindi questa forma ionica risulta provvista di una notevole mobilità ambientale. Ciò ne aumenta la pericolosità. Se il Cr+6 perviene nell’acqua di falda, generalmente, vi permane per molti anni (anche oltre i quaranta anni).

Di seguito, per meglio capire il senso delle tre norme sopra menzionate, si riportano integralmente.

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DECRETO 14 novembre 2016

Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3  novembre  1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla  qualità  delle  acque  destinate  al  consumo  umano»   e   in particolare gli articoli 4, comma  2,  lettera  a)  e  11,  commi  1, lettera b), e 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia  ambientale»,  che  prevede  per  «le  acque  superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite  di  50 µg/l per il Cromo e per le  «acque  sotterranee»  una  concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di  5  µg/l per  il  Cromo+6,  valore al di  sopra  del  quale  occorre   la caratterizzazione del sito e l’analisi del rischio;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità  del  14  giugno 2016, con il quale detto organismo, in  accordo  con  le  valutazioni dell’Istituto superiore di sanità e con  gli  orientamenti  espressi nei propri precedenti pareri e fermo restando il valore di  parametro stabilito nell’Allegato I del più volte citato  decreto  legislativo n. 31 del 2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha ritenuto che:
possa essere definito, come misura precauzionale di gestione  del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari  a  10 µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito;
  tale valore potrebbe essere considerato opportuno in  circostanze territoriali e fattispecie piu’ a rischio, come possibile  misura  di prevenzione  rispetto  all’esposizione  sito-specifica  e  per  fasce sensibili di popolazione;
Esperita, con nota prot. n. DGPREV/26308/P del 14  settembre  2016, la procedura di informazione di cui  alla  direttiva  98/34/CE,  come modificata dalla direttiva 98/48/CE  che  prevede  una  procedura  di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Vista la nota prot. n. 9011 del 20 settembre 2016 con cui e’  stato richiesto il concerto al Ministero dell’ambiente e della  tutela  del territorio e del mare;
Visto l’articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, all’Allegato I «Parametri e valori  di  parametro», Parte B, alla tabella «Parametri chimici» sono apportate le  seguenti modifiche:

a) è, infine, aggiunta la seguente riga:

Parametro

Valore di Parametro

Unità di Misura

Note

Cromo esavalente

10

µg/l

Nota 12

 

b) è, infine, aggiunta la seguente nota:

Nota 12

La ricerca del parametro deve essere effettuata quando il valore del parametro Cromo supera il valore di 10 µg/l

 

Art. 2 

  1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica Italiana.
    Il presente decreto è trasmesso agli organi  di  controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 14 novembre 2016

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti

                                                    DECRETO 6 luglio 2017
Proroga dell’entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante: «Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”»

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modifiche recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1, lettera b), e 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»,  che  prevede  per  «le  acque  superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite  di  50 µg/l per il cromo e per le  «acque  sotterranee»  una  concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di  5  µg/l per  il  cromo+6,  valore  al  di  sopra   del   quale   occorre   la caratterizzazione dei sito e l’analisi del rischio;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 14  luglio 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare, 14 novembre  2016  recante  «Modifiche  all’allegato   I   del   decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.  31,  recante:  «Attuazione  della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle  acque  destinate  al consumo umano», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  16 gennaio 2017, la cui entrata in vigore è prevista per il  15  luglio 2017, con cui viene fissato il  valore  di  parametro  per  il  cromo esavalente pari a 10 µg/l;
Vista la nota del 29 maggio 2017 con la quale Utilitalia (Federazione delle imprese energetiche idriche ambientali), alla luce delle criticità connesse all’entrata in vigore  del  sopra  citato decreto, ha  richiesto formalmente al Ministero  della  salute di valutare la possibilità di una proroga del  termine di  entrata in vigore del decreto stesso e, al riguardo, ha comunicato gli esiti  di un’indagine avviata tra i propri consociati al fine di stimare l’impatto dell’entrata in vigore del decreto medesimo;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità – sezione  III del 19 giugno 2017 con cui si ritiene che possa essere accettata la proposta avanzata dalla  Direzione  generale della prevenzione sanitaria di proroga al 31 dicembre 2018 dell’entrata in  vigore  del più citato decreto 14 novembre 2016;

Decreta:
Art. 1

  1. La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016 recante «Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio  2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017,  è prorogata  al  31  dicembre 2018.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2017

Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti

DECRETO 31 dicembre 2018.

Ulteriore posticipo dell’entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante: «Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, e successive modifiche e integrazioni, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1, lettera b), e 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 μg/l per il cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 μg/l per il cromo totale e di 5 μg/l per il cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l’analisi del rischio;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 14 luglio 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016, recante «Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, entrato in vigore il 15 luglio 2017, con cui viene fissato il valore di parametro per il cromo esavalente pari a 10 μg/l;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 luglio 2017, con cui è stata prorogata al 31 dicembre 2018 la data di entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016;
Visto il parere dell’Istituto superiore di sanità, reso con nota prot. n. 37039 del 6 dicembre 2018, nelle cui conclusioni rappresenta che «con particolare riferimento alle più recenti valutazioni in merito all’analisi di rischio per il cromo disponibili in sede di Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e di Commissione europea elaborate nel processo di revisione della direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, non si considerano ravvisabili rischi sanitari correlati al differimento dei termini di entrata in vigore del nuovo limite del Cr (VI) (…) in attesa della rivalutazione estensiva del valore guida di cromo nelle linee guida per la qualità delle acque potabili, in fase di elaborazione da parte dell’OMS, e la finalizzazione del processo di revisione dei valori di parametro nell’ambito delle rifusione della direttiva europea sulla qualità delle acque destinate al consumo umano»;
Ritenuto di istituire un tavolo tecnico formato da rappresentanti designati dal Ministro della salute e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il compito di aggiornare l’analisi di rischio e di definire l’origine geogenica o antropica del cromo esavalente sul territorio nazionale;
Vista la proposta della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 36696 del 17 dicembre 2018;
Vista la proposta della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 36696 del 17 dicembre 2018;

Decreta:
Art. 1.

  1. La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016, recante «Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, è posticipata al 31 dicembre 2019.
  2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2018

© Produzione riservata

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Dr. Luciano O. Atzori
Biologo – Esperto in Sicurezza degli Alimenti e in Tutela della Salute
Divulgatore Scientifico – Consulente agroalimentare
Co-founder  ISQAlimenti.it