Prodotti ittici congelati/surgelati con glassatura. Cosa cambia in etichetta.

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di Sabina Rubini

L’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ha rilasciato a fine marzo una nota (n. 2011 del 28/03/2019) per chiarire quale sia la migliore dicitura da applicare in etichetta (in base alla normativa vigente), in riferimento ai prodotti ittici congelati/surgelati con glassatura.

L’esigenza nasce dalle numerose segnalazioni che l’Ispettorato ha dovuto gestire nel tempo, riguardanti la commercializzazione (su territorio nazionale) di prodotti congelati/surgelati con glassatura che riportavano in etichetta l’indicazione del doppio peso dell’alimento: peso netto e peso lordo complessivo della glassatura.

La glassatura è una tecnologia applicata a livello industriale mediante la quale l’alimento viene ricoperto con uno strato di ghiaccio. Scopo di questa tecnologia è quella di creare un “effetto barriera”, una protezione al prodotto dai fattori estrinseci (umidità, ossigeno e temperatura), evitando così che l’alimento vada incontro a quei fenomeni di disidratazione, ossidazione e irrancidimento, al quale potrebbe essere esposto durante il lungo tempo del suo TMC (tempo minimo di conservazione) indicato dalle aziende produttrici e che noi consumatori ritroviamo in etichetta.

La quantità di glassatura che viene considerata tecnicamente “necessaria” per la protezione di un prodotto è generalmente compresa tra il 5 ed il 15%, anche se ci sono casi in commercio di glassature fino al 40%.

Quale che sia la percentuale, però, il risultato non cambia poiché il prodotto, a seguito della glassatura, aumenta il suo volume e soprattutto il suo peso che non risulterà, pertanto, quello del prodotto tal quale (ossia, al netto).

Proprio per tale ragione, in un’ottica di trasparenza nei confronti dei consumatori, l’Ispettorato ha chiarito che non è ammissibile vendere alle collettività, né ai consumatori finali, prodotti che riportino oltre all’indicazione del peso netto, il peso del prodotto comprensivo della glassatura, in quanto  fornire ai consumatori ulteriori indicazioni volontarie, oltre alle informazioni obbligatorie indicate negli articoli 9 e 10 del Regolamento FIC, andrebbe contro la stessa normativa sull’etichettatura.

Le indicazioni dell’ICQRF risultano, a ogni buon conto, meno  restrittive nelle relazioni tra fornitori (B2B) per i quali, come si legge nella nota, (…) nulla vieta che possa essere riportato a titolo informativo o per altri scopi commerciali, l’indicazione anche del peso al lordo della glassatura (…).

Sia che si parli di consumatori che di fornitori, su un punto si rimane irremovibili, ed è l’indicazione del prezzo, per il quale si è stabilito che per unità di vendita deve far riferimento al solo peso netto senza glassatura.

Infine, si fa presente che per le Aziende che detengono nei magazzini etichette contenenti la doppia dicitura si prevederà un periodo congruo di smaltimento, che non dovrà, tuttavia, superare i dodici mesi dalla data della pubblicazione della nota.

 

© Produzione riservata

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Dr.ssa Sabina Rubini
Biologa ed Esperta in Sicurezza degli Alimenti
Consulente Aziendale
Co-founder ISQAlimenti.it